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36 4. Intendiamo così liberarci dagli impedimenti che ci possono distogliere dalla carità perfetta, dalla libertà spirituale e dalla perfezione del culto divino. 5. Per mezzo della professione, infine, mentre godiamo di uno speciale dono di Dio nella vita della Chiesa, cooperiamo con la nostra testimonianza alla sua missione di salvezza. 6. Esortiamo perciò i frati a prepararsi alla loro professione con grande diligenza, attraverso un’intensa vita sacramentale, specialmente eucaristica, una fervente preghiera e gli esercizi spirituali. Ciò sia fatto più intensamente e in modo particolare prima della professione perpetua. N. 34 1. Terminato il noviziato e verificata l’idoneità del novizio, viene emessa, per il tempo da determinarsi dal ministro in accordo con lo stesso novizio, la professione temporanea dei voti, da rinnovarsi spontaneamente fino alla professione perpetua. Se permane il dubbio sull’idoneità del novizio, il ministro può prolungare il tempo di prova, ma non oltre sei mesi. Se poi il novizio non sarà ritenuto idoneo, venga dimesso. 2. Il tempo della professione temporanea non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei. Se si ritiene opportuno, può essere prolungato, purché il tempo in cui il frate è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente i nove anni. 3. Se il frate è giudicato idoneo e spontaneamente lo richieda, la professione perpetua si emette nel tempo determinato dal ministro, udito lo stesso profitente. Ciò avvenga sempre dopo un triennio completo di professione temporanea e mai prima che il profitente abbia compiuto il ventunesimo anno di età. Mediante la professione perpetua il frate è definitivamente incorporato nella Fraternità dell’Ordine con tutti i diritti e i doveri, a norma delle Costituzioni. 4. Compiuto il tempo per il quale fu emessa la professione, il frate può lasciare l’Ordine. Per giusti motivi, il ministro competente, udito il suo Consiglio, può escluderlo dalla rinnovazione dei voti temporanei o non ammetterlo alla professione perpetua. 5. Si osservino tutti gli altri prescritti del diritto universale riguardanti la professione, specialmente circa la disposizione dei beni prima della professione temporanea e perpetua.

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