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140 *** *** *** 12/1 Spetta al Capitolo generale, con il consenso dei due terzi dei vocali, sia approvare le norme delle Ordinazioni dei Capitoli generali, sia integrarle, cambiarle, derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi e del rinnovamento, mantenendosi nel solco della nostra tradizione. Allo stesso Capitolo generale compete l’interpretazione autentica delle Ordinazioni dei Capitoli generali. 12/2 1. La dispensa temporanea dalle disposizioni disciplinari delle Costituzioni per tutta una provincia è riservata al ministro generale, quella per tutta una fraternità locale al proprio diretto ministro. 2. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, dispensare temporaneamente, per ogni singolo caso, dall’osservanza delle Ordinazioni dei Capitoli generali. Agli altri ministri secondo le competenze stabilite nelle stesse Ordinazioni dei Capitoli generali. 12/3 Spetta al ministro provinciale o al custode, con il consenso del rispettivo Consiglio, approvare statuti o norme particolari per le singole fraternità o case.

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