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137 province con più di cento frati possono celebrare il Capitolo a suffragio diretto e, per giusti motivi, le province con cento frati o meno possono celebrare il Capitolo per delegati. 2. In ambedue i casi, la decisione deve essere assunta dalla maggioranza di due terzi dei votanti in una consultazione generale, alla quale devono partecipare almeno il settantacinque per cento (75%) di tutti i frati di professione perpetua; la decisione poi venga inserita nel Regolamento per la celebrazione del Capitolo. 8/19 1. Sono privati di voce attiva e passiva i frati che sono stati dichiarati assenti illegittimi e quanti hanno presentato la domanda di esclaustrazione o di dispensa dai voti religiosi e dagli oneri connessi alla sacra ordinazione. Se tale richiesta è fatta a Capitolo già convocato, vengono esclusi dal Capitolo senza essere sostituiti. 2. A giudizio del ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, possono essere privati di voce attiva e passiva i frati che hanno presentato la domanda di assenza dalla casa religiosa. 8/20 Il ministro provinciale e i suoi consiglieri vengono eletti per la durata di tre anni. 8/21 Nessun frate può assumere l’ufficio di ministro provinciale e/o custode per più di tre mandati consecutivi, in qualunque modo legittimo tale ufficio gli sia stato conferito; dopo il terzo mandato consecutivo è esclusa la possibilità di elezione, nomina o postulazione. 8/22 Nell’elezione dei consiglieri il ministro provinciale uscente ha soltanto la voce attiva. 8/23 Il Capitolo della custodia viene celebrato ogni tre anni. Per la stessa durata vengono eletti il custode e i suoi consiglieri. 8/24 Il custode uscente non ha voce passiva nell’elezione dei consiglieri. 8/25 1. La Delegazione è una struttura dell’Ordine di carattere transitorio, formata da un gruppo di frati riuniti in fraternità locali e affidata ad una provincia. Suo fine è quello di assicurare la vita fraterna in un’area geografica dove, pur essendoci più presenze, non ci sono però le condizioni necessarie e sufficienti per erigere o mantenere una circoscrizione. 2. Il ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, consultate le Conferenze dei superiori maggiori interessate può erigere, modificare e sopprimere la delegazione.
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