BCCAP000000000000015ELEC

134 dopo che è trascorso il triennio, si devono chiedere le lettere obbedienziali al ministro generale. 2. Il diritto di voto, di cui si parla al n. 121,6 3 delle Costituzioni, non si esercita più nella propria circoscrizione, ma nella circoscrizione per la quale si presta servizio, salvo quanto disposto per le delegazioni; ciò comunque partendo dalla fine del primo anno di servizio. 8/4 I ministri, in casi eccezionali, non sono tenuti a convocare il proprio Consiglio, se si tratta soltanto di sentirne il parere. Possono invece chiederlo fuori di riunione in modo adatto. Negli atti del Consiglio deve risultare il parere richiesto e la decisione presa dal ministro. Allo stesso modo si può agire quando si tratta di ascoltare altre persone. 8/5 1. Perché si possa procedere al voto per postulazione, almeno un terzo degli aventi diritto lo deve chiedere per iscritto al presidente del Capitolo. In tutti gli altri casi il voto per postulare deve considerarsi nullo. 2. La postulazione ha valore soltanto se il candidato nel primo scrutinio ottiene i due terzi dei voti dei vocali presenti. In caso contrario, escluse nuove postulazioni, si cominciano di nuovo le votazioni in modo normale dal primo scrutinio. 8/6 1. Un ministro può essere rimosso dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio, per grave causa, tra cui la ripetuta negligenza o violazione dei propri doveri anche dopo l’ammonizione, o una cattiva amministrazione. 2. Il guardiano, come anche il delegato, può essere rimosso dal ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio per giusta causa, cioè se lo richiede il bene comune della fraternità sia locale che provinciale e della Chiesa particolare. 8/7 Il Capitolo, ad ogni livello, è un organo collegiale temporaneo ed esercita la propria autorità secondo le competenze che gli sono riconosciute dalle Costituzioni. 3 12 1.6. Ogni frate esercita i diritti di voto in una sola circoscrizione dell’Ordine, eccetto che, per ragioni di ufficio o per altre ragioni, non gli competano anche altrove. Coloro che vengono inviati in un’altra circoscrizione per motivi di servizio esercitano i diritti di voto in quella circoscrizione a norma delle Ordinazioni dei Capitoli generali, non nella propria. Invece i frati che per altri motivi risiedono in un’altra circoscrizione, esercitano i propri diritti solo nella propria circoscrizione.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz