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132 6/7 Quando i frati hanno necessità di dimorare piuttosto a lungo in una casa di altra circoscrizione, per motivo di studio, i rispettivi ministri si accordino fraternamente sul contributo per le spese. 6/8 1. Per associare un monastero di Clarisse Cappuccine, il ministro generale col suo Consiglio proceda collegialmente a norma del diritto. 2. Nei confronti del monastero associato il ministro esercita il suo ufficio secondo il diritto universale e le Costituzioni delle stesse monache. 6/9 Il ministro generale deve procedere collegialmente con il suo Consiglio per aggregare un istituto di vita consacrata. 6/10 In segno di corresponsabilità, si consulti il direttivo delle rispettive fraternità dell’Ordine Francescano Secolare sia per la nomina degli assistenti che per l’erezione delle fraternità del medesimo Ordine. Capitolo VII La nostra vita di penitenza 7/1 1. Oltre a quanto previsto dalle Costituzioni, spetta al Capitolo di ogni circoscrizione stabilire ulteriori norme sia per i giorni di digiuno e di astinenza sia per le modalità del digiuno. 2. Ugualmente, nelle singole circoscrizioni, i Capitoli, secondo le circostanze di luogo e di tempo, stabiliscano le norme opportune riguardo ad altre forme di penitenza comunitaria. 7/2 Se un frate si è reso colpevole verso una persona o istituzione ecclesiastica o sociale, per la stessa legge della carità, che richiede giustizia e tutela dei diritti di tutte le persone, specialmente delle più vulnerabili, aiutiamolo ad assumersene la responsabilità, a riparare il male fatto e ad accettare le conseguenze canoniche e civili del suo comportamento. La responsabilità di un delitto, infatti, è di chi lo compie. 7/3 I ministri e i guardiani, al fine di prevenire il peccato, sollecitino i frati ad osservare in tutto il nostro diritto proprio e quello della Chiesa, come anche le leggi degli ordinamenti civili.

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