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131 Capitolo VI La nostra vita in fraternità 6/1 Nelle circoscrizioni, quando si ritiene utile, si abbia una infermeria comune. 6/2 1. Dove per circostanze particolari non si può osservare la clausura, il ministro con il consenso del suo Consiglio provvederà con norme adatte alle situazioni locali. 2. Spetta ai ministri definire accuratamente o, per legittimi motivi, mutare i limiti della clausura e sospenderla provvisoriamente. 3. In casi urgenti e ad modum actus il guardiano può dispensare da essa. 6/3 1. Per una partecipazione temporanea dei laici alla nostra vita si abbia il consenso del Capitolo locale; se invece si tratta di una partecipazione protratta nel tempo, è richiesto anche il consenso del ministro. 2. Il ministro, con il consenso del suo Consiglio, può ammettere tra noi dei laici in qualità di familiari oblati perpetui. Prima, però, è necessario stipulare una convenzione sui reciproci diritti e doveri. 6/4 1. Spetta al ministro generale, con il consenso del suo Consiglio, fissare le norme riguardanti i permessi di viaggio per tutto l’Ordine; al ministro provinciale, con il consenso del suo Consiglio, per quanto riguarda la propria provincia, osservate le disposizioni del ministro generale 2 . 2. Per un prolungato soggiorno fuori della casa della fraternità, si osservino le norme del diritto universale. 6/5 Spetta al ministro provinciale, udito il suo Consiglio, il giudizio sull’opportunità di avere delle auto per l’apostolato, l’ufficio e il servizio della fraternità, e sul modo di usarle. 6/6 È conveniente che i frati, per quanto possibile, preavvisino per tempo il guardiano del loro arrivo e mostrino spontaneamente le lettere obbedienziali, se necessarie. 2 Cfr. Decreto del Ministro generale (1 maggio 2001; Prot. N. 00246/01) in Analecta OFMCap 117 (2001) 79-81.

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