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130 4/14 1. Per l'amministrazione dei beni l'Ordine predisponga uno statuto che deve essere approvato dal Capitolo generale. 2. Le circoscrizioni o gruppi di circoscrizioni o anche le Conferenze, secondo l'opportunità, si dotino di analoghi statuti che devono essere approvati dal ministro generale con il consenso del suo Consiglio. 4/15 1. Nelle province e custodie si costituisca il Consiglio economico, di cui al can. 1280 del CIC, e si raccomanda di costituire una o più commissioni economiche, il cui compito sarà di dare consigli nell'amministrazione dei beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle case. 2. Tali commissioni sono istituite dal Capitolo, il quale ne determina anche la competenza. Ma i loro membri, che in parte possono essere laici, sono nominati dal ministro con il consenso del suo Consiglio. 4/16 1. Consultati i ministri, o se occorre, le Conferenze dei superiori maggiori, il ministro generale con il consenso del suo Consiglio stabilisca, secondo il diverso valore delle monete, il limite oltre il quale i ministri sono tenuti a chiedere il consenso del Consiglio o il permesso dell’autorità superiore per contrarre validamente obbligazioni, per alienare beni e per fare spese straordinarie. Tali autorizzazioni debbono essere date per iscritto. 2. Il ministro, con il consenso del suo Consiglio, si comporti allo stesso modo, con le dovute differenze, riguardo ai guardiani della propria circoscrizione. 3. Vengono considerate straordinarie quelle spese che non sono necessarie né al ministro per esercitare il suo ufficio o per il servizio ordinario dei frati, né al guardiano per quelle cose che non riguardano la cura ordinaria della fraternità a lui affidata. Capitolo V Il nostro modo di lavorare 5/1 Spetta ai Capitoli delle singole circoscrizioni adottare norme adeguate e conformi al criterio della equità fraterna circa le ferie e il tempo libero.

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