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129 dialogo con le circoscrizioni vicine e con la Conferenza. A tale scopo il ministro generale con il suo Consiglio dia opportune indicazioni. 4/9 1. Spetta la ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio, osservate le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere le nostre case. 2. Ultimata la costruzione, il guardiano non costruisca e non demolisca nulla e non faccia ampliamenti agli edifici, senza consultare il Capitolo locale, senza il consenso dei consiglieri e il permesso del ministro. 3. Il guardiano, ottenuto nei casi di maggiore importanza il consenso dei consiglieri, provveda con cura alla manutenzione della casa e alla conservazione delle cose. 4/10 L'ufficio di economo, nelle case più grandi, sia ordinariamente distinto da quello di guardiano. 4/11 Nelle singole circoscrizioni, o se sarà opportuno anche ad altro livello, si curi la formazione e l'aggiornamento dei frati nell'amministrazione economica. 4/12 1. Tutti gli economi, gli amministratori e i guardiani, nel tempo e nel modo stabiliti dai ministri, rendano esattamente conto dell'amministrazione ai loro superiori e alla fraternità. 2. In occasione della relazione triennale, i ministri provinciali, con un documento firmato dal loro Consiglio, rendano fedele conto al ministro generale della situazione economica della provincia affinché si possa opportunamente provvedere alle necessità e vigilare efficacemente sull'osservanza della povertà. 3. Anche i custodi presentino la relazione economica al loro ministro, firmata dai consiglieri. 4. Il ministro generale dia relazione dello stato economico dell'Ordine al Capitolo generale, nel modo da stabilirsi dal Capitolo stesso. Ugualmente facciano gli altri ministri nei loro rispettivi Capitoli. 4/13 Per modificare le disposizioni o per porre qualsiasi atto di amministrazione straordinaria circa i beni temporali che superi i limiti di propria competenza, è necessario il permesso dell'immediato Superiore maggiore.

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