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128 4/4 1. Il ministro, consultato il Capitolo locale, con il consenso del suo Consiglio, stabilisca il tetto massimo che ogni fraternità può gestire e dia le opportune disposizioni circa il denaro non necessario per i bisogni della stessa fraternità locale. È opportuno che ogni circoscrizione abbia una amministrazione economica centralizzata. A questo scopo è utile che, ai vari livelli, si predispongano i bilanci preventivi. 2. In ogni circoscrizione il Capitolo decida quanto è necessario per la gestione ordinaria della stessa circoscrizione e a quanto debbono ammontare le sue riserve per le spese straordinarie ad intra (manutenzione degli stabili, malati, assicurazioni del personale, formazione) e per la solidarietà ad extra (missioni e carità). Il denaro eccedente i bisogni ordinari e straordinari di una circoscrizione venga generosamente messo a disposizione dell'Ordine, della Chiesa e dei poveri. 3. Spetta ai ministri con il consenso del loro Consiglio costituire i fondi o riserve finanziarie come indicato al § 2. Il reddito realizzato da tali investimenti sia utilizzato secondo gli scopi delle riserve stesse. Ogni investimento, sia sotto forma di beni immobili che di denaro o altri strumenti finanziari, deve essere regolato e sottoposto al giudizio di principi etici coerenti con la dottrina sociale della Chiesa. 4/5 Osservate le disposizioni per l’amministrazione dei beni temporali, spetta al ministro generale o al ministro provinciale con il consenso del proprio Consiglio disporre dei beni superflui rispettivamente delle province o delle custodie. 4/6 Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme sull'uso dei beni delle fraternità soppresse, salvi la volontà dei fondatori o degli offerenti e i diritti legittimamente acquisiti. Se invece si tratta di beni di una circoscrizione soppressa, è competente il ministro generale, il quale deve provvedere collegialmente con il proprio Consiglio, sentiti la Conferenza e i ministri interessati con i loro consiglieri. 4/7 La solidarietà economica nell'Ordine sia regolata da apposito statuto, nel quale vengono definiti i rapporti fra le circoscrizioni e le Conferenze, tra di loro e con tutta la nostra Fraternità. Tale statuto sia approvato dal Capitolo generale. 4/8 Le singole circoscrizioni, periodicamente, si interroghino sulle entità immobiliari di cui dispongono, procedendo alla alienazione o alla cessione di uso dei beni non necessari, osservate le norme del diritto universale e particolare. Dove possibile, ciò sia fatto in

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