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127 3. Spetta al Capitolo provinciale stabilire i suffragi per i ministri e gli ex ministri provinciali, per i frati, per i genitori e i benefattori. 3/3 Nelle circoscrizioni si diano indicazioni perché almeno un tempo di meditazione sia fatto in comune. 3/4 I periodi di ritiro siano talvolta lodevolmente organizzati in vario modo, tenuto conto della diversità degli uffici. 3/5 Spetta al Capitolo provinciale o alla Conferenza dei superiori maggiori decidere circa l’opportunità di istituire le fraternità di ritiro e di contemplazione e provvedere riguardo al loro governo. Capitolo IV La nostra vita in povertà 4/1 Le singole circoscrizioni o gruppi di circoscrizioni individuino e realizzino particolari modalità di presenza tra i poveri. 4/2 1. I ministri e i guardiani, entro i limiti della propria competenza e ottemperando al diritto universale, personalmente o per mezzo di altri, possono porre gli atti civili relativi ai beni temporali, se e in quanto ciò sia necessario per i frati o per le attività a noi affidate. 2. Tutti i beni temporali appartenenti all’Ordine sono beni ecclesiastici da amministrare secondo il diritto universale e proprio, rispettate anche le leggi civili. Si stabilisca in modo che gli enti civilmente riconosciuti siano anche enti ecclesiastici. Quando ciò non sia possibile, i ministri designino le persone fisiche o giuridiche, a nome delle quali vengano registrati davanti alla legge civile i beni dell’Ordine. In questo caso si provveda, con forma appropriata, ad assicurare che i beni intestati civilmente a persone fisiche o giuridiche siano comunque beni ecclesiastici e ugualmente sottoposti alle norme canoniche. 4/3 I ministri, in casi particolari, possono autorizzare amministrazioni individuali del denaro, ma per un tempo limitato. La durata e la modalità di rendiconto siano indicate nel permesso, che deve essere rilasciato per scritto.

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