BCCAP000000000000015ELEC

Capitolo II La vocazione alla nostra vita e la formazione dei frati 2/1 1. Per favorire le vocazioni giova molto offrire ai giovani l’opportunità di partecipare in qualche modo alla nostra vita fraterna. Questo molto opportunamente potrà avvenire in apposite case, dove contemporaneamente venga ad essi offerto un aiuto per la riflessione personale. 2. Perché le vocazioni in vista della vita religiosa siano convenientemente coltivate e adeguatamente preparate, i ministri provinciali, con il consenso del loro Consiglio e, se sembrerà opportuno, con il consiglio del Capitolo provinciale, erigano speciali istituti, secondo le necessità delle regioni e dei tempi. 3. Questi istituti siano organizzati secondo le norme di una pedagogia sana e personalizzata così che, unendo la formazione scientifica a quella umana, gli alunni, in rapporto con la società e con la famiglia, conducano una vita cristiana, adeguata alla loro età, al loro spirito e al loro sviluppo, tale cioè da consentire di discernere e accompagnare la vocazione alla vita religiosa. 4. È necessario che gli studi da seguire vengano programmati in modo che gli alunni possano continuarli altrove senza difficoltà. 2/2 Il ministro provinciale con il consenso del suo Consiglio stabilisce le modalità della prova per un religioso che da un altro istituto religioso passa al nostro Ordine. Trascorso il triennio1, il tempo di tale prova non si protragga oltre un anno. 2/3 1. Per la promozione della ricerca nell’ambito della spiritualità e del francescanesimo, sia dal punto di vista storico che sistematico, e per la formazione dei formatori e dei docenti in spiritualità, il nostro Ordine promuove quale strumento privilegiato l’Istituto Francescano di Spiritualità. 2. A motivo del suo carattere internazionale e interfrancescano, l’Istituto sia riferimento stabile per il confronto interculturale all’interno dell’Ordine e luogo di studio e di ricerca riguardo alle situazioni sempre nuove che interpellano la nostra vita e la nostra vocazione. 1 Cfr CIC can.684 §2.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA3MTIz