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106 N. 161 1. Si adoperino i ministri e i guardiani affinché le nostre fraternità siano luogo in cui si cerchi Dio e lo si ami in ogni cosa e sopra ogni cosa; coltivando essi stessi per primi la vita spirituale, sostengano il cammino dei fratelli verso la santità; garantiscano ai frati e alle fraternità il tempo e la qualità della preghiera, vegliando sulla fedeltà quotidiana ad essa. 2. Ricordino quindi che essi hanno il dovere di proporre ai frati la Parola di Dio e di procurar loro con sollecitudine una conveniente istruzione e formazione religiosa. 3. Si impegnino a promuovere la conoscenza del nostro carisma ed esortino i frati ad osservare fedelmente la Regola e queste Costituzioni; li aiutino a mantenere vivo il senso della fede e della comunione ecclesiale ed a favorire dovunque il bene del popolo di Dio. 4. A questo scopo, secondo i luoghi e i tempi, si intraprendano le iniziative più opportune, come per esempio: lo studio dei documenti della Chiesa e dell’Ordine, delle lettere circolari dei ministri, o la partecipazione a convegni su argomenti religiosi e francescani. I ministri e i guardiani non trascurino il colloquio spirituale sia individuale che nel Capitolo locale, e l’omelia ai fratelli nella celebrazione dell’Eucaristia o della Parola di Dio. N. 162 1. I ministri e i guardiani, desiderando che i singoli frati corrispondano al progetto del Padre, che per amore li ha chiamati, li stimolino a cercare e compiere attivamente e responsabilmente la volontà di Dio. 2. Guidino i frati loro affidati come figli di Dio, nel rispetto della persona umana, in modo che obbediscano spontaneamente. 3. Non impongano precetti in forza del voto di obbedienza se non costretti dalla carità e dalla necessità, con grande prudenza, per iscritto o alla presenza di due testimoni. N. 163 1. I ministri e i guardiani, memori delle istruzioni di san Francesco, siano segno e strumento dell’amore di Dio che accoglie e perdona, e si adoperino affinché le loro fraternità si conformino all’insegnamento evangelico della misericordia. 2. Esercitino con fermezza e insieme con mansuetudine e carità il compito, che ad essi compete in forza della Regola, di ammonire, confortare e, quando necessario, correggere i frati.

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