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150 Nigeria (pr. Toscana) Nuova Zelanda (pr. Irlanda) Paraguay (pr. Paraná - s.ta Caterina) Prem Jyoti (pr. S. Francis Kerala) Romania (pr. Napoli) Svezia (pr. Varsavia) Turchia (pr. Emilia - Romagna) Uganda (pr. Karnataka) Zimbabwe (pr. Tamil Nadu Sud) Qualora per le mutate condizioni della circoscrizione si rendesse utile dover modificare il numero dei Consiglieri, l’autorità competente provveda a farlo osservando il n. 136.2 delle Costituzioni e a riportarlo nel Regolamento del Capitolo. Le Conferenze dei superiori maggiori I presidenti della Conferenze dei superiori maggiori provvedano, nel modo che riterranno opportuno, a determinare i criteri di scelta del delegato della Conferenza da mandare al Capitolo generale, come stabilito dalle OCG al n. 8/8. I presidenti delle Conferenze provvedano alla traduzione delle Costituzioni e delle OCG nelle lingue di loro competenza, perché siano poi approvate dal Ministro generale e dal suo Consiglio. Anche con l’approvazione della traduzione, l’edizione tipica è quella in lingua italiana, che rimane di riferimento in caso di controversia sul testo. L’entrata in vigore della nuova legislazione Con l’entrata in vigore delle Costituzioni e delle OCG ogni norma ad esse contraria del diritto subordinato è abrogata. I Ministri e i superiori locali, come autorità competente, provvedano quanto prima a conformare Regolamenti, Statuti e altri documenti alle nuove norme, con la nuova terminologia e la nuova numerazione, ricorrendo poi, quando necessario, alla ratifica del Capitolo. Il Ministro generale e quello provinciale conferiscano per iscritto al Custode le facoltà che gli vengono delegate e indichino quelle che riservano a sé, come richiesto dai numeri 20.1 e 136.6 delle Costituzioni. Nonostante qualsiasi disposizione in contrario. _______________________________________

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