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148 Capitolo provinciale dopo l’entrata in vigore della nuova legge, lo facciano conformemente a questa. Per le Province con più di cento frati che celebravano il Capitolo a suffragio universale e ora dovranno celebrarlo per delegati, non avendo nel Regolamento del Capitolo specificate le modalità per l’elezione dei delegati, il Ministro generale, avuto il consenso del suo Consiglio, concede la dispensa dalle OCG n. 8/18.1 perché l’immediato Capitolo sia celebrato ancora a suffragio universale. Nel Capitolo vengano determinate e approvate le modalità dell’elezione dei delegati, da inserire poi nel Regolamento del Capitolo. Se invece per il successivo Capitolo si vorrà ancora mantenere il suffragio universale, il Ministro provinciale provveda ad effettuare la consultazione della Provincia e a conformare il Regolamento secondo la modalità scelta. Le Province che, entrata in vigore la nuova legge, volessero poi modificare la modalità di celebrazione, procedano alla consultazione nei termini stabiliti nelle OCG al n. 8/18.2. Le Custodie Le circoscrizioni che erano denominate Vice province assumono la denominazione di Custodie. Esse conservano la medesima struttura determinata dal proprio decreto di erezione, sia nei confini del territorio, sia nella composizione dei membri ad esse ascritti e al numero dei Consiglieri da eleggere nel Capitolo. Le Vice province generali sono ora denominate Custodie generali. Le vice province provinciali sono ora denominate Custodie provinciali. Sono Custodie generali (tutte dipendenti dal Ministro generale): Arabia Ciad-Centrafrica Congo Nicaragua-Costa Rica-Panama Guatemala-Honduras-Salvador Etiopia Kenia Libano Mozambico Sono Custodie provinciali (ciascuna dipendente dalla relativa Provincia):

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